Una società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio del periodo 01.05.2018 – 30.04.2019 in data 25.08.2019. Il termine di presentazione del mod. REDDITI 2019 SC e del mod. IRAP è scaduto il 31.03.2020 (undicesimo mese dalla chiusura del periodo d’imposta). Sarà possibile beneficiare del differimento, senza sanzioni, al 30.6.2020 della presentazione della dichiarazione dei redditi e del Modello IRAP. Infatti, l’art. 62, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, nel sospendere gli adempimenti tributari che scadono nel periodo 8.3 -31.5.2020, dispone che gli stessi dovranno/potranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni. Di conseguenza, considerato che la presentazione del modello REDDITI 2019 Società capitali e del modello IRAP con esercizio “a cavallo” d’anno è un adempimento tributario che ricade nel periodo di sospensione (8.3 – 31.5.2020), è possibile posticipare l’invio, senza sanzioni, al 30.6.2020.
Sulla base di questa ultima disposizione si deduce che l’articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche nei confronti a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi c.d. “a cavallo”). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 29 maggio 2020 n. 28 con la quale ha fornito chiarimenti sulla cancellazione dei versamenti Irap introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 24 del Dl n. 34/2020), con particolare riguardo ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.
Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. Va ricordato, infatti, ex articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, che, in generale:
- per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (1° rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (2° rata dell’acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
- per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta» (saldo periodo precedente e 1° rata dell’acconto) e l’«ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta» (2° rata dell’acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il «periodo di imposta in corso al 31dicembre 2019».