In data 5 febbraio 2021, tra FEDERMECCANICA, ASSISTAL, FIOM – CGIL, FIM – CISL, UILM – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 novembre 2016 (con stesura definitiva del 19 luglio 2017) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, scaduto il 31 dicembre 2019.
Decorrenza e durata
Ferme restando le decorrenze espressamente stabilite per singoli istituti, l’accordo decorre dalla data di stipula (5 febbraio 2021) ed ha validità fino a tutto il 30 giugno 2024, sia per la parte economica che per quella normativa.
Classificazione del personale
Le Parti hanno convenuto una riforma del sistema d’inquadramento professionale, che intende valorizzare il contributo del lavoratore in termini di responsabilità ed autonomia proprie dei diversi ruoli aziendali. A partire dal 1° giugno 2021, in luogo dell’attuale inquadramento fondato su 10 categorie, viene introdotta per i lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati ed operai una classificazione unica articolata in 9 livelli ricompresi in 4 campi di responsabilità di ruolo (in luogo delle previgenti mansioni):
– D. Ruoli operativi: livelli D1 e D2;
– C. Ruoli tecnico specifici: livelli C1, C2 e C3;
– B. Ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2 e B3;
– A. Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: livello A1.
Entro il 31 maggio 2021 le aziende procederanno alla riclassificazione dei lavoratori in forza fra le previgenti categorie ed i nuovi livelli di professionalità:
Aumenti retributivi
Le Parti confermano che, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale (2021, 2022, 2023 e 2024), è previsto l’adeguamento dei minimi tabellari (nonché dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità) per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata.
Previdenza complementare
A partire dal 1° giugno 2022 il contributo a carico del datore di lavoro al Fondo COMETA per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti è fissato nella misura del 2,2% dei minimi contrattuali.
Apprendistato professionalizzante
L’assunzione riguarda i giovani di età inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29 anni e le qualifiche conseguibili sono tutte quelle previste dal CCNL ad esclusione di quelle previste nel livello D1 e nel livello A1. I lavoratori assunti a partire dal 1° giugno 2021 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire ed il trattamento retributivo sarà percentualizzato in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine dell’apprendistato
Durata apprendistato
La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, mentre quella massima è pari a 36 mesi. Tale durata è ridotta di 6 mesi per i lavoratori in possesso di:
– diploma di livello 4 EQF,
– diploma di tecnico superiore ITS (livello 5 EQF),
– laurea (livello 6 e 7 EQF)
Per le figure professionali ricomprese nella declaratoria del livello D2 addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive, la durata massima è pari a 24 mesi.
Welfare aziendale
Con Accordo del 20 aprile 2021, nel confermare il sistema di welfare contrattuale la cui disciplina diviene strutturale, vie ne sottolineato che a decorrere dal 1° giugno di ciascun anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un costo massimo a carico del datore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
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