Gli acquisti sul mercato nazionale senza Iva possono essere effettuati dall’esportatore abituale nei limiti di un importo annuo, definito “plafond”, che si determina verificando l’ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta precedente.
La procedura da adottare per emettere la lettera di intento
L’esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell’anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all’estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del proprio volume d’affari, secondo quanto previsto dall’articolo 20, D.P.R. 633/1972. Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione Iva: questo può avvenire nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l’estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l’anno solare precedente (plafond fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).
Le operazioni che concorrono a formare il plafond |
Cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8, comma 1 lettere a) e b), D.P.R. 633/1972 |
Cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all’articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972 |
Servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9, D.P.R. 633/1972 |
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all’articolo 71, comma 1, D.P.R. 633/1972 |
Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all’articolo 72, D.P.R. 633/1972 |
Cessioni di beni intra UE, comprese le operazioni triangolari, di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, e all’articolo 58, D.L. 331/1993 |
Prestazioni extra UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972 |
Cessioni intracomunitarie ed esportazioni di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lettere f) e g), D.L. 331/1993 |
Esportazioni di beni soggette al regime del margine di cui al D.L. 41/1995 (limitatamente all’importo del margine) |
La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. Anche per le importazioni, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione di intento per più acquisti fino a concorrenza di un determinato importo nel corso del medesimo anno solare (nota Agenzia delle dogane n. 69283/2019).
Il modello DI è stato approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 96911/2020 ed è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni). Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Nel quadro A plafond il contribuente indica la natura del plafond (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione Iva è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond. Se la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond.
La possibilità di non avvalersi della dichiarazione di intento già presentata
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che se l’esportatore intende rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo.
Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell’imposta utilizzando il plafond disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:
- le variazioni in aumento del plafond devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;
- le variazioni in diminuzione del plafond già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di Iva.
La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l’imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell’emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell’Iva addebitata e nell’esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l’espressione di una volontà concludente.
Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all’Agenzia delle entrate e di plafond capienti, il fornitore non ha l’obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l’intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).
Controlli e aspetti sanzionatori
Il Legislatore ha previsto, nell’ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. L’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, sono state previste 2 macro aree di intervento:
- l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate prima di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi in regime di non imponibilità Iva. Oltre al versamento dell’imposta originariamente non applicata, sono previste sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta per il fornitore che abbia eseguito la vendita al proprio cliente esportatore abituale in assenza di regolare dichiarazione di intento. È fatto salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.