Si ricorda alla gentile clientela di Studio che l’erogazione di compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:
- il rispetto del principio di cassa;
- la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- il coordinamento con l’imputazione a Conto economico.
Il principio di cassa
La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2023 è subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere 2 differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla società:
Amministratore con rapporto di collaborazione
(viene emesso cedolino paga) |
I compensi sono deducibili dalla società nel 2023, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2024 (c.d. principio della cassa “allargata”) |
Amministratore con partita Iva
(viene emessa fattura) |
I compensi sono deducibili dalla società nel 2023, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2023 |
È necessario che entro la suddetta scadenza:
- sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore.
Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.
L’esistenza della delibera
Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo.
È, quindi, necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare. Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2023 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2024.
Amministratore
senza compenso |
È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l’opera svolta. |
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell’anno | L’assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all’amministratore.
Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato – per l’anno 2023 – un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale: ‑ mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all’amministratore per l’intero anno 2023; ‑ mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima tranche mensile; ‑ mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc. Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell’organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2023, nell’aprile 2024, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2023); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, restando preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso. |
Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria | Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all’amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.
Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2023), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l’unico vincolo da rispettare per evitare contestazioni è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso. |
Amministratore con compenso annuo erogato in maniera non costante | Come detto, è bene che l’assemblea dei soci preceda il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d’anno e che si decida di remunerare il lavoro dell’amministratore per l’intero periodo.
Ad esempio: ‑ mese di ottobre 2023: l’assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l’intero anno 2023; ‑ mese di ottobre 2023 (dopo l’assembla): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre). |
Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro | Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.
Ad esempio, si ipotizzi che in passato la società, nell’anno 2021, abbia assunto la seguente delibera: “… all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l’anno 2021 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento del compenso spettante per ciascuna annualità dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare”. In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. |
Il compenso deliberato e non pagato
Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.
Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l’Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.
Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione in capo all’amministratore del compenso stesso.
È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.