Con le Istruzioni operative 31.12.2020, l’INAIL è intervenuto in merito alle operazioni di autoliquidazione 2020/2021, riepilogando le scadenze degli adempimenti a carico dei datori di lavoro e fornendo specifiche indicazioni riferite alle riduzioni contributive. Per quanto concerne le scadenze previste per l’autoliquidazione, si ricorda che entro il 16.2.2021 dovranno essere versati:
- il premio di autoliquidazione (in unica soluzione o come prima rata);
- i contributi associativi (in unica soluzione).
Invece, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 è fissato all’1.3.2021. In quest’ultima occasione, i datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici: 1)”P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto; 2) “Invio telematico Dichiarazione Salari. L’INAIL ricorda che il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16.2.2021, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente (0,59% per il 2020).
In sintesi, le date utili ai fini dei versamenti sono:
- il 2.2021;
- il 5.2021;
- il 8.2021;
- il 11.2021.
Ancora, i datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2021), devono inviare all’INAIL entro il 16.2.2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte utilizzando il servizio “Riduzione Presunto” e indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2021 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2020.
Dopo aver illustrato i principali adempimenti e la mappa delle relative scadenze, l’INAIL riepiloga le riduzioni contributive applicabili in sede di autoliquidazione 2020/2021.In estrema sintesi, si tratta:
- della riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
- degli sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e la pesca costiera (PAN);
- dello sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
- degli Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
- della riduzione per le imprese artigiane (PAT);
- della riduzione per Campione d’Italia (PAT);
- della riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
- della riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
- degli incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).
Le istruzioni ricordano che, con riferimento alla regolazione 2020, sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dal DLgs. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2.3.2020.