il DL Sostegni, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione”. Sono in ogni caso esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR. Non sono previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL “Rilancio”. Possono beneficiare dell’agevolazione, i soggetti che abbiano ricavi o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto), con un incremento quindi rispetto al “vecchio” limite di 5 milioni di euro. Il contributo previsto dal DL “Sostegni” presenta novità anche con riferimento al requisito del calo del fatturato e alla misura del beneficio.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019). L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. In ogni caso, l’importo del contributo non può essere
superiore a 150.000 euro. È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Istanza in Agenzia delle Entrate
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni. Stando a quanto anticipato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un’apposita piattaforma. I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi ha presentato la domanda.
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