L’art. 30, D.L. n. 18/2020 ( decreto liquidità ) ha introdotto, per il periodo di imposta 2020, un nuovo credito d’IMPOSTA per le imprese e professionisti per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
In particolare, il credito di imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’articolo 30, D.L. n. 23/2020 prevede che nelle spese ammesse al credito d’imposta sono anche incluse quelle sostenute per:
“ l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale”.
La Relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020 individua più puntualmente le tipologie di spesa:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale tra cui, ad esempio:
- mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3,
- guanti,
- visiere di protezione e occhiali protettivi,
- tute di protezione e calzari,
- acquisto ed installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
- acquisto di detergenti mani e disinfettanti.
Il comma 2 conferma che le modalità attuative della disposizione saranno definite con un prossimo Decreto Interministeriale.
articolo aggiornato dal Decreto Rilancio , qui trovate un ulteriore approfondimento.
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