Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 149/2020, con l’esclusione delle novità in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi e di proroga degli acconti fiscali già trattate e Estensione Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, Bonus baby-sitting, Congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado.
Con l’art. 1 del DL 149/2020 vengono previste alcune modifiche al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020, al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente, inviato nella precedente Circolare di Studio.
Con uno o più DM possono comunque essere individuati ulteriori codici ATECO (art. 8 co. 5 del DL 149/2020).
Incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. regioni “arancione” o “rosse”
Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 è aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto Allegato 1, per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si tratta delle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”).
In particolare, si tratta delle seguenti attività:
- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);
- alberghi (codice ATECO 551000).
In tali casi, la quota percentuale del contributo è quindi elevata dal 150% al 200%.
Nuovo Contributo a fondo perduto per i soggetti IVA che operano nelle c.d. regioni “rosse”.
Con l’art. 2 del DL 149/2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020. Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:
- con partita IVA attiva al 25.10.2020;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
- con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (c.d. Regioni “rosse”).
I settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL149/2020, vedasi allegato. Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:
- le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
- la Provincia autonoma di Bolzano.
Si precisa che dal 13.11.2020 anche Toscana e Campania sono state inserite in zona rossa.
Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 – 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020. Tale Allegato prevede attualmente un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO indicati. Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
Modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Con l’art. 4 del DL 149/2020 viene prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (pari al 60% del canone) e di affitto d’azienda (pari al 30% del canone), di cui all’art. 8 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”):
- alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 3.11.2020; si veda il precedente § 3.1), nonché alle imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12);
- che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Il fatto che il DL 149/2020 rinvii, per la definizione del credito d’imposta, all’art. 8 del DL 137/2020 dovrebbe implicare che:
- anche il “nuovo” credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d’imposta precedente;
- per tutto il resto, dovrebbe applicarsi la disciplina dell’originario art. 28 del DL 34/2020 (atteso che tale norma era a sua volta richiamata dall’art. 8 del DL 137/2020), sicché, ad esempio, il credito dovrebbe spettare solo il presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).
Ai soggetti con il previsto codice ATECO, che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”, spetta, pertanto, indipendentemente dal limite di 5 milioni di ricavi, il credito d’imposta sui canoni di locazione (nella misura del 60%) o di affitto d’azienda (nella misura del 30%), a condizione che abbiano rinvenuto un calo del fatturato di almeno il 50%, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:
- le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
- la Provincia autonoma di Bolzano.
Si precisa che dal 13.11.2020 anche Toscana e Campania sono state inserite in zona rossa.
Abolizione seconda rata IMU DEL 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese
Per effetto dell’art. 5 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. Regioni “rosse”, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020.
L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili. Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nell’Allegato 2 al DL 149/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”) e dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito (c.d. “Agosto”).
Misure in materia di integrazione salariale covid-19
Con l’art. 12 co. 1 del DL 149/2020 vengono prorogati al 15.11.2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti COVID-19 di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 18/2020 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano nel mese di settembre 2020. Il co. 2 dell’art. 12 del DL 149/2020 amplia invece la platea dei beneficiari dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19, includendo nel novero anche i lavoratori in forza al 9.11.2020, data di entrata in vigore del medesimo DL 149/2020. In precedenza, si ricorda, i trattamenti in questione erano destinati ai lavoratori in forza al 13.7.2020.