Termini della Dichiarazione Integrativa
L’Agenzia rammenta che, al fine di individuare il termino ultimo entro il quale può essere presentata una dichiarazione integrativa, va fatto riferimento all’art. 2, comma 8, DPR. n. 322/98 ai sensi del quale:
“salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni … mediante successiva dichiarazione da presentare … non oltre , i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ossia «il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» ovvero «il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» (secondo la formulazione … applicabile agli anni d’imposta sino al 2015)”. In applicazione di tale disposto, quindi, per una dichiarazione relativa al 2015 (presentata nel 2016), la relativa integrativa doveva essere inviata entro il 31.12.2020.
Dichiarazione Integrativa a favore
Il successivo caso esaminato dall’Agenzia delle Entrare, riguarda la classificazione, come dichiarazione integrativa “a favore” o meno, di una dichiarazione integrativa
presentata per:
- dedurre un costo
e - indicare un reddito originariamente omesso,
dalla quale, complessivamente, risulta un maggior credito rispetto a quello della dichiarazione “originaria”. In merito l’Agenzia precisa che soltanto la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente può essere considerata “integrativa a favore” non soggetta ad alcuna sanzione. Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori / omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia rappresentato da un maggior credito è dovuta la sanzione da € 250 a € 2.000, fermo restando che la sanzione minima rappresenta la base di calcolo per il ravvedimento. In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione sanzionata dall’art. 8, D.Lgs. n. 471/97 (violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni).