Per Apporre il visto di conformità è possibile farlo, anche inviando la dichiarazione integrativa. È ammessa quindi la presentazione di un’integrativa di una dichiarazione IVA, per apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in precedenza assenti, anche se il soggetto passivo non modifica la destinazione a rimborso del credito IVA e nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nel aprile 2021. Si ricorda che il visto di conformità e la predetta dichiarazione sostitutiva , sono necessari per l’erogazione dei rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, qualora non si intenda prestare la garanzia patrimoniale. Chiedi allo Studio Angeleri Commercialisti per ottenere rimborsi IVA.
l’Agenzia delle Entrate ha confermato che un soggetto passivo può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale relativa al credito, IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento. La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso “in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa”. tutto ciò è possibile però se l’Agenzia delle entrate non ha emesso atto de diniego del rimborso.
infatti, Nel caso di specie, presupponendo che la società non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso e che il credito IVA non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è ammessa la presentazione, entro il termine previsto dall’art. 57 del DPR 633/72, di una dichiarazione integrativa del modello IVA 2019 per il 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, “lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata”. Le predette integrazioni non comportano l’irrogazione di sanzioni, in quanto non sono riconducibili a un errore o a una violazione.