Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Dal 1° gennaio, quindi, i soggetti passivi Iva, che operano con l’estero potranno acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti. L’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto Crescita), ha introdotto importanti semplificazioni nella procedura per non imponibilità iva che hanno trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
In particolare:
- la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
- non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle entrate;
- gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia delle entrate dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU).
Accanto alle richiamate semplificazioni e sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, le modifiche intervengono anche sotto il profilo sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate.
Si ricorda, che con il provvedimento dell’agenzia delle entrate, è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento da utilizzare sempre dal 2 marzo 2020, l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è stato comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero fino allo scorso 27 aprile 2020.
Per il 2021:
Sono aboliti i seguenti obblighi:
- consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell’esportatore abituale;
- annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri sia per l’esportatore abituale che per il fornitore;
- consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento;
- indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi della medesima.