L’art. 1, commi 691 e 692, della legge di bilancio 2020 introducono alcune modifiche al Regime Forfettario di cui alla Legge 190/2014. La disciplina sembra ormai essersi consolidata, il Governo non ha disposto modifiche per l’anno 2021. La Legge di Bilancio 2021 non ha introdotto novità in merito a limiti e requisiti d’accesso al regime forfettario.
Le novità:
- l’introduzione di una nuova condizione di accesso per la quale il contribuente, nell’anno precedente, non deve aver sostenuto spese per personale dipendente per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi;
- la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento per coloro che adottino facoltativamente la fatturazione elettronica;
- il ripristino della condizione di incompatibilità per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, o da pensione, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Rimane invece invariato il sistema per la determinazione del reddito continuando ad utilizzare i coefficienti di redditività sulla base del proprio codice ATECO su cui verranno calcolate le tasse al 15% con riduzione al 5% per i primi 5 anni per le start up. Anche il limite del fatturato non subisce modifiche e rimane invariato a 65.000 euro annui.
Fattura Elettronica Facoltativa
A differenza di quanto ipotizzato inizialmente non viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica, ma è previsto un regime premiale per coloro che decideranno di adottarla in via facoltativa. Per i contribuenti titolari di fatturati costituiti esclusivamente da fatture elettroniche, viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento.
Cause di Esclusione
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- Coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilato di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello questo anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).