L’affitto dell’immobile non costituisce operazione rientrante nell’attività di lavoro autonomo e, pertanto, i canoni di locazione percepiti dal professionista, essendo esclusi dall’Iva, non devono essere fatturati. I canoni, infatti, si configurano, ai sensi dell’articolo 36 del Tuir, come redditi di fabbricati. La norma richiamata prevede che costituisce reddito di fabbricati il reddito medio ordinario ritraibile dalle unità immobiliari urbane. L’affitto di un immobile strumentale (categoria A/10) quindi ad un privato da parte del proprietario professionista non è soggetta a fatturazione. Gli affitti Attivi percepiti dal proprietario professionista che ha dato in locazione il suo Studio o parte di esso, vanno indicati nel Quadro RB del modello Redditi PF2023 anno 2022, indicante cosi anche l’immobile strumentale all’attività.
ricordiamo che comunque,
La casa-studio non è immobile strumentale, ma «a uso promiscuo». Infatti, secondo l’articolo 43, comma 2, del Tuir – ai fini delle imposte sui redditi – si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti e professioni. Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, nulla vieta che si tratti di un’abitazione, ma dovrebbe essere effettivamente usata solo come studio professionale: in pratica, vale il principio della strumentalità per destinazione. Quindi, se un immobile viene usato sia come abitazione che come studio, non potrà essere considerato strumentale, ma a uso promiscuo.
Quanto alle diverse implicazioni fiscali, l’articolo 54, comma 3, del Tuir stabilisce che per gli immobili promiscui spetta la deduzione del 50% della rendita catastale, a condizione che il professionista non disponga nel medesimo Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attività.
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