Anche quest’anno l’INAIL ha reso noto il calendario dell’autoliquidazione e le riduzioni di premio applicabili; queste ultime sono in numero assai ridotto, stante che la maggior parte di esse, non è ormai più applicabile dopo il varo della nuova tariffa. Tra le riduzioni di premio più significative rimaste in vigore vi è certamente quella relativa alle imprese artigiane. Esse versano sia il premio ordinario a tasso per il personale dipendente, sia i premi fissi a seconda delle classi di rischio di pertinenza per titolari, soci e coadiuvanti. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione e, con riferimento alla regolazione 2020, essa è subordinata alla preventiva richiesta di ammissione al beneficio, effettuata barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, etc” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020. La riduzione spetta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal DLgs. 81/2008 nonché dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019.
Con riferimento alla misura della riduzione, il DM che fissa la misura della riduzione per l’autoliquidazione 2021 riferita alla regolazione 2020 non è ancora stato pubblicato, ma l’INAIL, con deliberazione n. 181/2020, ha già approvato la percentuale di riduzione annuale che è pari al 6,81%. Si ricorda che, all’atto della dichiarazione delle retribuzioni 2021, i datori di lavoro dovranno ricordarsi, ove ne possiedano i requisiti, di presentare la domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 1° marzo 2021. Tale adempimento è infatti indispensabile al fine di ottenere l’applicazione della riduzione nella regolazione 2021, per l’autoliquidazione 2021/2022. La riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l’attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (cessazione del rapporto ).