Il periodo d’imposta 2020, oggetto dei prossimi modelli dichiarativi Redditi 2021, è il terzo in cui trovano applicazione gli Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), strumenti valutazione di performance fiscale del contribuente che hanno sostituito gli studi di settore. Dall’elaborazione dei dati inseriti (e di quelli pre-calcolati dall’Agenzia delle entrate), non scaturisce una soglia di ricavi o compensi che individuano la congruità del soggetto, ma viene invece fornito un “voto”, compreso tra 1 e 10, che indica l’affidabilità del contribuente; ovviamente più il risultato è elevato più il contribuente risulta essere affidabile.
Tale voto è connesso ad una maggiore o minore probabilità di subire una verifica fiscale, ma anche al riconoscimento di benefici premiali che possono essere riconosciuti a seconda del risultato ottenuto dal contribuente. Con provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate disciplina, per il periodo d’imposta 2020, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.
Il regime premiale
Diversamente dagli studi di settore (disciplina che ha preceduto gli Isa), ove l’obiettivo finale era la determinazione di un ricavo/compenso congruo (unitamente ad aspetti di coerenza), gli Isa generano un voto, come una sorta di pagella scolastica. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa. Il voto sarà espresso in una scala da 1 a 10:
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con un voto fino a 6, la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo;
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con un voto compreso tra 6 e 8 al contribuente dovrebbe corrispondere ad una sorta di neutralità fiscale;
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dal voto 8 in su, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici premiali che rappresentano un premio, talvolta anche interessante.
Il recente provvedimento del 26 aprile elabora il riconoscimento di benefici premiali al contribuente secondo uno schema sostanzialmente analogo a quello dello scorso anno: i benefici sono infatti concessi sia con voti pari o superiori a 8 nel periodo d’imposta 2020 ma anche nel caso di voti pari o superiori a 8,5 facendo riferimento alla media del biennio 2019-2020. Quindi, in quest’ultimo caso, se il contribuente avesse ottenuto un ottimo risultato sul 2019, tale risultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all’annualità 2020. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per il riconoscimento dei benefici premiali che evidenzia, per ciascuna tipologia, sia il risultato richiesto verificando il solo periodo d‘imposta 2020, sia il risultato richiesto facendo riferimento alla media 2019-2020.
Effetti connessi alla posizione del contribuente |
Voto specifico 2020 |
Voto medio 2019-2020 |
Possibilità di compensare il credito imposte dirette e Irap relativi al periodo d’imposta 2020, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità |
8 |
8,5 |
Possibilità di compensare il credito Iva relativo al periodo d’imposta 2021, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2022, sino a 50.000 euro senza visto di conformità (soglia cumulata con quella del rigo seguente) |
8 |
8,5 |
Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva relativo al periodo d’imposta 2021, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2022, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro (soglia cumulata con quella del rigo precedente) |
8 |
8,5 |
Accorciamento di 1 anno dei termini di controllo |
8 |
(*) |
Esclusione da accertamenti analitico induttivi |
8,5 |
9 |
Esclusione dal regime delle società di comodo |
9 |
9 |
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato |
9 |
9 |
(*) Il beneficio consistente nella riduzione di un anno i termini di accertamento non spetta nel caso di raggiungimento della soglia nel biennio 2019-2020 ma rimane ancorato al solo dato verificato sull’anno 2020. |
Si ricorda che il voto automatico ottenuto dalla procedura può essere migliorato dal contribuente, anche al fine di accedere al regime premiale; in tal senso, è necessario aggiungere ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ovviamente rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva. La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In merito alla possibilità di fruire dei descritti benefici premiali, l’Agenzia delle entrate, nelle circolari n. 20/E/2019 e n. 16/E/2020 ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se, in un secondo momento (in sede di controllo), viene accertato che i dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell’8), l’eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che con la risposta a interpello n. 31/E/2020 l’Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).