La disciplina della detrazione IVA , in base alla quale la detrazione dell’imposta è subordinata al fatto che si sia verificata l’esigibilità dell’IVA (che sorge di regola con il momento di effettuazione dell’operazione) ed è esercitabile fino alla dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto. Infatti,
Secondo l’art. 25, D.P.R. n. 633/1972, le fatture devono essere registrate/annotate:
– prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
e comunque
– entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
In particolare, il Decreto del 2018, ha modificato in modo rilevante il momento a partire dal quale è possibile esercitare la detrazione IVA sugli acquisti, prevedendo che : entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, tale regola non si applica alle operazioni “a cavallo dell’ anno”.
In linea generale, l’acquirente può portare in detrazione l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, qualora il documento sia stato recapitato e registrato contabilmente entro il giorno 15 del mese successivo.
Le operazioni IVA a cavallo d’anno
In caso di operazioni effettuate in un anno d’imposta, le cui fatture di acquisto però sono ricevute nell’anno successivo, l’IVA deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento. Quanto indicato dalla Circolare n. 1/2018 rimane valido per i documenti ricevuti a fine anno ma annotati tra il 01/01/202X ed il 30/04/202X dell’anno successivo. In tal caso la relativa imposta:
Non va computata nelle liquidazioni periodiche IVA dell’anno di annotazione, bensì concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione, previa annotazione in apposito registro sezionale IVA.
esempio:
Lo Studio Angeleri ha acquistato dei beni da un proprio fornitore, con consegna degli stessi in data 30 dicembre 2021 (data effettuazione operazione). La fattura è stata trasmessa a SDI dal fornitore in data 3 gennaio 2022, con data fattura 30 dicembre 2021. Lo SDI ha recapito la fattura allo Studio Angeleri in data 3 gennaio 2022.
Lo Studio Angeleri ha provveduto a registrare la fattura il 3 gennaio 2022. In questo modo l’IVA è detraibile nella liquidazione del mese di gennaio 2022 (oppure nella liquidazione del I trimestre 2022 in caso di liquidazione trimestrale).
Si ricorda che contrariamente alle liquidazioni periodiche relative agli altri mesi, nel caso in esame ai fini della detrazione IVA non si fa riferimento al mese di effettuazione dell’operazione bensì al mese di ricezione e annotazione del documento.