Esemplifichiamo in merito ad un Reddito tassato con regime convenzionale del Signor Otto Schwabing, di origine italiana, ovvero con agevolazione rimpatriati del signor Otto Schwabing, di origine italiana, (tale agevolazione è limitata ai primi 5 anni, dopodiché si avrà la tassazione a scaglioni IRPEF).
La normativa del regime convenzionale
La disciplina fiscale di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR trova applicazione a condizione che:
– il lavoratore, operante all’estero, sia inquadrato in una delle categorie indicate nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, il quale definisce le categorie che beneficiano della retribuzione convenzionale (tabella allegata A);
– l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Definizione di residenza fiscale: requisito obbligatorio per accesso al regime convenzionale
Per individuare il corretto regime fiscale applicabile è fondamentale la definizione di residenza fiscale: sono considerati fiscalmente residenti in Italia coloro che per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni):
– sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente;
oppure
– hanno nel territorio dello Stato il domicilio (centro principale degli affari ed interessi);
oppure
– hanno nel territorio dello Stato la residenza (dimora abituale).
Nella fattispecie, il Signor Otto Schwabing, allo stato attuale, non essendo residente in Italia bensì in Svizzera (da un punto di vista anagrafico), possiede il requisito per poter usufruire del regime convenzionale in quanto in Italia, essendo residente la propria famiglia (moglie e figlio), rileva il proprio principale centro degli interessi familiari.
Trasferimento familiari
Nel momento in cui la moglie e il figlio si trasferissero in Svizzera, viene meno il requisito necessario per poter usufruire del regime convenzionale di tassazione. Nel caso in cui fosse necessario lo spostamento da parte dei familiari, per usufruire per l’ultimo anno d’imposta (2022) del regime convenzionale, conviene che lo spostamento avvenga dopo aver verificato che la moglie e il figlio abbiano risieduto in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni sui 365). Considerando che siamo nel mese di maggio 2022, si può ipotizzare con certezza che risulti conveniente, laddove necessario, effettuare il trasferimento dopo il 31 luglio 2022 in modo da aver risieduto in Italia per 212 giorni. In caso di trasferimento a fine luglio, la perdita del requisito di permanenza del regime di tassazione convenzionale si realizza nell’anno 2024 per la tassazione dei redditi prodotti nell’anno d’imposta 2023.
Convenienza trasferimento dei familiari
Non conviene il trasferimento dei familiari laddove si intendesse permanere nel regime convenzionale.
Agevolazioni rimpatriati
Sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati prodotti dai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese e che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. La disposizione normativa prevede che, anche in caso di mancata iscrizione all’Aire, si può accedere al beneficio a condizione che l’impatriato sia in grado di dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un Paese estero nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento.