l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello di Aprile 2020, chiarisce che dove la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con l’ex datore di lavoro, sia avvenuta da almeno due anni, il contribuente potrà rientrare nel regime forfetario, fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti e l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo nei confronti del suo ex datore di lavoro. Il regime forfetario, introdotto dalla legge n. 190/2014, è destinato ai contribuenti minori, e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale.
si ricorda che : Vincoli più stretti hanno precluso l’ingresso nel regime forfettario dal 2020 dopo le modifiche apportate dal comma 692, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (la legge 160/2019). Oltre al limite di 65mila euro di ricavi e compensi che i contribuenti forfetari non devono aver superato nell’anno precedente, viene introdotto un altro requisito di accesso e cioè che questi contribuenti non devono aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo non superiore a 20mila euro.
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Ad esempio
Se, dopo aver aperto la partita IVA nel 2020, il contribuente avviasse nel medesimo anno un nuovo rapporto di lavoro dipendente, percependo redditi ad esso afferenti in misura pari a 50.000 euro, l’applicazione del regime forfetario per l’attività autonoma cesserebbe dal periodo d’imposta 2021, con conseguente obbligo, a partire da tale anno, di applicare il regime ordinario con esercizio della rivalsa IVA e assoggettamento dei compensi a ritenuta d’acconto.
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