Con l’art. 2 del Decreto Ristori Quater, si prevede il rinvio di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020, ossia il versamento: i) delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali IRPEF; ii) dei contributi previdenziali e assistenziali; iii) dell’IVA periodica riferita a novembre 2020, nonché dell’acconto IVA. Sono esentati dal versamento i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione: i) ovunque localizzati, se nel periodo d’imposta precedente a quello in corso hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a novembre 2019; ii) ovunque localizzati, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020; iii) che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26.11.2020; iv) che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 ovvero che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, se il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa è ubicato nelle c.d. “zone rosse”. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 16.3.2021 (in un’unica soluzione oppure versando, entro tale data, la prima di quattro rate mensili). Sono invece esclusi dalla sospensione ex art. 2 del DL 157/2020 tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza a dicembre 2020, ad esempio quelli riguardanti: i) le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73; ii) le ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017; iii) le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite; iv) l’IMU, in relazione alla quale sono però applicabili altre specifiche disposizioni; v) l’imposta di registro; vi) l’imposta sugli intrattenimenti.
Sono invece esclusi dalla sospensione ex art. 2 del DL 157/2020 tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza a dicembre 2020, ad esempio quelli riguardanti:
- le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
- le ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
- le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- l’IMU, in relazione alla quale sono però applicabili altre specifiche disposizioni;
- l’imposta di registro;
- l’imposta sugli intrattenimenti.
Possono beneficiare della sospensione in esame i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
La sospensione si applica anche ai soggetti che:
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;