A partire dall’anno d’imposta 2015, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- università statali;
- università non statali, in misura non superiore “a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre.
La detrazione della spesa sostenuta è ammessa per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica.
Per gli istituti o università privati o stranieri, la detrazione spetta in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali italiani.
Quale spesa deduco:
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM 10.9.2010 n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Tra le spese ammesse all’agevolazione rientrano anche quelle pagate dagli studenti fuori corso.
In particolare, per il periodo d’imposta 2020, l’importo massimo detraibile delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è stato
individuato:
- per ciascuna area disciplinare di afferenza, sulla base delle classificazioni riportate in allegato al presente DM
- in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che non rientrano tra le spese detraibili, i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di laurea conseguito all’estero