Alla formazione del plafond IVA concorrono le operazioni attive non imponibili, registrate dall’esportatore abituale nell’anno solare precedente o nei 12 mesi anteriori, a seconda che sia adottato, rispettivamente, il metodo del plafond fisso o quello del plafond mobile. Il plafond disponibile è utilizzato, invece, nel momento in cui l’operazione si considera effettuata. Non rileva, pertanto, la data di registrazione della fattura di acquisto o della bolletta doganale di importazione. Per individuare temporalmente le operazioni che permettono di far maturare il plafond occorre adottare, dunque, il criterio della registrazione. Questo metodo contribuisce a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi, in quanto il plafond disponibile coincide con le registrazioni contabili.
Per quanto riguarda il momento di utilizzo del plafond, invece, si considera l’effettuazione dell’operazione. Pertanto, è stato precisato che detto momento si verifica: 1) alla data di consegna o spedizione, per l’acquisto di beni “nazionali” (art. 6 comma 1 del DPR 633/72); 2) alla data del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (art. 6 comma 3 del DPR 633/72); 3) alla data di accettazione della bolletta doganale di importazione, per le importazioni di beni (art. 36 comma 2 del DPR 43/73).
Poiché rileva il momento di effettuazione, devono essere considerate anche le operazioni di acquisto e importazione per le quali non si è ancora in possesso, rispettivamente, della fattura e della bolletta doganale. Per lo stesso motivo, occorre prestare particolare attenzione agli acquisti avvenuti con fatturazione differita. In questo caso, infatti, il plafond dell’esportatore abituale si considera utilizzato già alla data di emissione del documento di trasporto . un Esempio, una cessione di beni consegnati nel dicembre 2020, la cui fattura è registrata nel registro degli acquisti del mese di gennaio 2021, può beneficiare del plafond 2020, vale a dire dell’anno in cui si è verificato il momento di effettuazione dell’operazione. Sotto il profilo dichiarativo , occorre tenere presente che l’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni operate con l’utilizzo del plafond deve essere indicato:
– nelle colonne 1 (acquisti interni e intracomunitari) e 2 (importazioni) del rigo VC13, seguendo il criterio del momento di effettuazione delle operazioni, ossia quello in base al quale il plafond si considera utilizzato;
– nel rigo VF15 (acquisti e importazioni senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond), sulla base del criterio della registrazione.
Pertanto, gli importi indicati nel rigo VC13 (colonne 1 e 2) e VF15 potrebbero non coincidere.
esempio: un Esempio, una cessione di beni consegnati nel dicembre 2020, la cui fattura è registrata nel registro degli acquisti del mese di gennaio 2021, può beneficiare del plafond 2020, vale a dire dell’anno in cui si è verificato il momento di effettuazione dell’operazione. La fattura quindi è stata annotata nel registro degli acquisti del mese di gennaio 2021, ma l’importo dell’operazione sarà da indicare nel quadro VC del modello IVA per l’anno 2020 e nel quadro VF della successiva dichiarazione per l’anno 2021.