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Sostegni Bis Autonomi e Dipendenti

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    Sostegni Bis Autonomi e Dipendenti

    By Studio Angeleri | News Fiscali | 0 comment | 22 Giugno, 2021 | 0

    Il DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”) rinnova le indennità emergenziali in favore di determinate categorie di lavoratori. Più nello specifico, sono riconosciuti importi pari a: A) 1.600,00 euro erogati dall’INPS in favore di lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, dello spettacolo e venditori a domicilio; B) 800,00 euro erogati dall’INPS in favore di operai agricoli a tempo determinato; C) 950,00 euro erogati dall’INPS in favore di pescatori autonomi; D) da 2.400,00 a 800,00 euro erogati dalla società Sport e Salute spa ai collaboratori sportivi. Inoltre, il DL 73/2021 equipara all’assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. 222/84, gli emolumenti aventi natura previdenziale, comunque denominati, erogati ai professionisti dalle rispettive Casse private a integrazione del reddito a titolo di invalidità. Ne consegue che tali emolumenti diventano cumulabili con l’indennità erogata dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per il tramite delle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza. I professionisti che, in ragione della titolarità dei predetti emolumenti a titolo di invalidità, non avevano beneficiato dell’indennità erogata tramite le risorse del predetto Fondo, possono presentare domanda alla propria Cassa previdenziale secondo le modalità definite dal DM 28.3.2020 entro il prossimo 31 luglio.

    L’art. 42 del DL 73/2021 contempla un’indennità, pari a 1.600,00 euro, erogata dall’INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:

    • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori intermittenti;
    • lavoratori autonomi occasionali;
    • incaricati alle vendite a domicilio;
    • lavoratori dello spettacolo

     

    inoltre il DL 73/2021 rinnova, anche se per importi ridotti, l’indennità in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019:

    • per compensi superiori a 10.000,00 euro annui, l’indennità spetta nella misura di 2.400,00 euro;
    • per compensi compresi tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, l’indennità spetta nella somma di 1.600,00 euro;
    • per compensi inferiori a 4.000,00 euro annui, l’indennità spetta nella somma di 800,00 euro.

     

    Sport e Salute spa acquisisce dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto e, previo accertamento dei requisiti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla medesima o dall’NPS.

     

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