Il trattamento di fine mandato (TFM) rappresenta un’indennità che spetta agli amministratori al momento in cui cessa il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società amministrata. Il TFM spetta anche agli amministratori “professionisti”, in relazione ai quali l’indennità in parola è attratta nell’ambito dei redditi derivanti da arti e professioni di cui all’art. 53, co. 1, del TUIR, qualora l’incarico di amministratore rientri nell’oggetto tipico dell’attività professionale esercitata. invece, All’amministratore non titolare di reddito di lavoro autonomo, è riconosciuta la possibilità di assoggettare l’indennità di fine mandato alla disciplina prevista dall’art. 17, co. 1, del TUIR, che individua le diverse tipologie di redditi che sono assoggettate al regime di tassazione separata. L’assoggettamento a tassazione separata comporta la non applicazione delle normali aliquote reddituali Irpef determinate per scaglioni di reddito, bensì l’onere di assoggettare a tassazione l’indennità di fine mandato applicando un’aliquota impositiva pari alla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nel biennio precedente. Quindi, il trattamento di fine mandato (quale tipico caso di indennità di fine rapporto) deve essere assoggettato a tassazione separata. Inoltre, che alla corresponsione del TFM la società erogatrice, in qualità di sostituto di imposta, sarà tenuta ad operare sull’imponibile erogato una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%, mentre sarà cura dell’Amministrazione Finanziaria liquidare e ad iscrivere a ruolo l’imposta in via definitiva, calcolata sulla base del reddito medio relativo il biennio precedente. Nell’ambito della tassazione in capo all’amministratore dell’indennità di fine mandato,
affinché quest’ultimo possa beneficiare del regime di tassazione separata, è necessario che l’indennità in parola derivi da atto avente data certa. ossia:
– la formazione di un atto pubblico;
– l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
– la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
– il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
– l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di non modificabilità dei dati successivamente alla annotazione;
– l’invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo
Secondo la disciplina civilistica in materia di prova documentale (artt. 2702-2704 c.c.), la data della scrittura privata è “certa” quando:
– il contenuto della scrittura non autenticata è stato riprodotto in atti pubblici;
– chi l’ha sottoscritta è morto, oppure è sopravvenuta l’impossibilità fisica di sottoscrivere;
– si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
Con la risposta a interpello 27.4.2021 n. 292, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al regime fiscale applicabile al trattamento di fine mandato (TFM) da erogare all’amministratore con incarichi speciali, di cui all’art. 2389 co. 3 c.c. Limitatamente agli amministratori con incarichi speciali, di cui all’art. 2389 co. 3 c.c., l’Agenzia ritiene sufficiente, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all’indennità stessa, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo.