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Acconto seconda rata al 2021

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    Acconto seconda rata al 2021

    By Studio Angeleri | News Fiscali | 0 comment | 14 Ottobre, 2020 | 1

    La disposizione del DL Agosto non è stata modificata nell’iter di conversione confermando la proroga al 30 aprile 2021. L’art. 98 del DL 104/2020 conferma la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 . Di fatto, per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES “solari”, il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto.

    Attenzione :

    La possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un duplice requisito, l’uno soggettivo e l’altro “oggettivo”, legato all’andamento dell’attività.

    Il primo Soggettivo:

    • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
    • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, pari a 5.164.569 euro).
    • possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che: – applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 oppure il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

    Il secondo “oggettivo”, invece, la proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

     

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