L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione di settembre 2020, afferma che i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dal TUIR, il quale dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi.
Quindi,contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dal TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020. Il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi. Nel caso in cui la contribuzione all’Ente è ad esclusivo carico della società che versa, con cadenza trimestrale, l’ammontare della contribuzione dovuta per il trimestre precedente, determinata convenzionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la “forza media” del trimestre di competenza, la società versa all’Ente un contributo cumulativo e indifferenziato che porta ad escludere un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore. Per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, è stato più volte precisato che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.