Cosa succede se non tutti i condomini si accordano ? L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 620 del 22 settembre 2021, spiega come comportarsi se uno o più condòmini non sono d’accordo ad effettuare i lavori ammessi in detrazione al 110 per cento. In particolare il nuovo comma 9-bis dell’articolo 119, successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2021, prevede che: “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.” Inoltre, il periodo seguente dispone che: “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.” In sostanza, la delibera dell’assemblea relativa ai lavori condominiali per il superbonus del 110 per cento necessita di essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti, e in ogni caso, per almeno un terzo del valore dell’edificio. Se non tutti sono d’accordo ad eseguire i lavori ma si perfeziona tale requisito, è ammessa la possibilità che l’assemblea di condominio approvi l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa e di conseguenza beneficino del credito d’imposta riconosciuto per i lavori ammessi al superbonus del 110 per cento. L’Agenzia delle Entrate conclude specificando che in caso di non corretta fruizione del superbonus, ne risponderà esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito. Resta quindi escluso da ogni rischio chi non ha approvato i lavori e di conseguenza non ha partecipato all’esecuzione degli stessi.