L’art. 28 del Decreto Rilancio, ha introdotto un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, per contenere gli effetti negativi derivanti dal coronavirus. Con la recente circolare 614/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul credito d’imposta in esame precisando, tra l’altro, che:
- possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole
- non hanno diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
- il credito d’imposta spetta, indipendentemente dalla categoria catastale, agli immobili destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e anche agli immobili in uso promiscuo dei professionisti (ma solo sul 50% del canone);
- l’agevolazione non spetta per il leasing finanziario, ma solo per il leasing operativo. In merito alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo 6920.
Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese. In alternativa all’utilizzo diretto, il credito d’imposta può essere ceduto al locatore “a titolo di pagamento del canone”. In tale ipotesi, secondo l’Agenzia, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito stesso, fermo restando che in tal caso deve essere effettuato il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d’imposta. Il credito può essere ceduto anche ad altri soggetti. qui ulteriore circolare di approfondimento. I clienti del presente Studio possono trovare all’interno della propria Area Online, altre informazioni inerenti.
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