La tassazione delle somme relative a prestazioni professionali effettuate in Italia, ma percepite quando il prestatore del servizio è residente in Germania , pone il classico e ridondante problema del luogo della tassazione stessa. Per il TUIR , ossia per la normativa interna (italiana), si considera verificato il presupposto territoriale dove le prestazioni di lavoro autonomo, siano svolte, ossia nel luogo del territorio italiano. Si ricorre, o forse rincorre oserei dire, quindi agli indispensabili modelli OCSE, di conseguenza alle “vecchie” Convenzioni internazionali.
Una prima indicazione è fornita dalla risposta ad un primo interpello del 2019, riguardante i compensi relativi all’attività svolta in un periodo di IMPOSTA in cui il professionista era residente in Italia (2018), ma percepiti nel periodo di imposta successivo (2019), in cui il professionista era fiscalmente residente in Germania (attenzione : avendo però una una base fissa in Italia). L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il momento del pagamento/incasso rileva, sia ai fini dell’individuazione del momento impositivo, sia ai fini dell’applicazione del regime convenzionale: l’Italia conserva la propria potestà impositiva ai sensi dell’art. 14, comma 1 della convenzione Italia-Germania :
Articolo 14 – modello OCSE – Professioni indipendenti
- I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’. Se egli dispone di tale base fissa, i Redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
Un altro interpello del 2019 ( il secondo ), l’Agenzia delle Entrate considera rilevante, ai fini dell’applicazione del regime convenzionale, il momento di “maturazione” delle somme, e non quello di incasso delle stesse, con conseguente tassazione della somma stessa:
- in via esclusiva in Italia con riferimento alle quote maturate negli anni in cui il professionista aveva la residenza fiscale italiana;
- in via esclusiva nello Stato di residenza della persona con riferimento alle quote maturate negli anni in cui il professionista aveva già la residenza estera ( Attenzione: in questo ultimo caso il professionista non deve avere in tali annualità una base fissa in italia)
In conclusione, va preso atto che la prassi italiana non fornisce una soluzione soddisfacente alla questione, prevedendo comunque la tassazione in Italia delle somme percepite, in virtù del fatto che la prestazione d’opera sia stata materialmente svolta in Italia. Limitando l’analisi ai rapporti con Stati “convenzionati”, le prestazioni di lavoro autonomo svolte da non residenti, in base alla normativa italiana, possono, alternativamente, non essere tassate in base all’art. 23 del TUIR, in quanto svolte all’estero, oppure essere tassate in quanto esiste in Italia una base fissa del professionista. In tale ultimo caso, di fatto, le regole sono comuni a quelle applicabili ai professionisti residenti (ritenuta d’acconto e obbligo di dichiarazione); per questo motivo, i principi della risposta al secondo ed ultimo interpello del 2019 sono maggiormente corretti dal punto di vista Fiscale. I professionisti dello Studio, sapranno darvi giusta consulenza
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