Al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da COvid-19, l’articolo 125 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), in corso di conversione in legge, ha introdotto un nuovo credito d’imposta relativo alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori (C.d. “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”). Possono beneficiare dell’agevolazione: 1) i soggetti esercenti attività d’impresa; 2) gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata); 3) gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole. Il credito d’imposta spetta: 1) nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020; 2) fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario; 3) nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 200 milioni di euro. Al fine di beneficiare dell’agevolazione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020): A) in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate; B) utilizzando l’apposito modello; C) direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato dello Studio Angeleri ; D) dal 20/07/2020 al 7 settembre 2020. Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l’acquisito di DPI sostenute dal primo gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020. Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro l’11 settembre 2020.
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