In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 73 TUIR, sono soggetti passivi del reddito sulle società (IRES) “le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”. L’art. 151 TUIR, prevede che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La norma, dunque, per prima cosa, pone un requisito territoriale: il reddito deve essere prodotto nel territorio dello Stato italiano.
I redditi esclusi a cui fa riferimento la norma, sostanzialmente, sono i seguenti:
a. Redditi esenti dall’IRES:
- interessi, premi ex art. 2 e 6, comma 1, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.
- i redditi indicati nell’art. 26-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ossia i redditi di capitale derivanti da:
– mutui, depositi e conti correnti diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro;
– rendite perpetue e prestazioni annue perpetue
– i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia
qualora siano percepiti dai soggetti seguenti:
- soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
b. Redditi a cui si applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta:
- i compensi di lavoro autonomo a soggetti non residenti corrisposti da enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale +anche se corrisposti nell’ambito del reddito di impresa, salvo che la prestazione sia eseguita all’estero e che il compenso sia corrisposto ad una stabile organizzazione in Italia;
- le royalties, ossia i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato, salvo che tali compensi siano attribuiti ad una stabile organizzazione in Italia;
- i redditi di capitale, ossia quelli corrisposti da enti e società soggetti passivi IRES (ex art. 73, comma 1, TUIR), società di persone, associazioni (ex art. 5, TUIR), persone fisiche che esercitano imprese commerciali (ex art. 51 TUIR), imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatore fallimentare, commissario liquidatore nonché dal condominio quale sostituto d’imposta, pagati a soggetti non residenti anche esercenti attività di impresa diversa da quella svolta in Italia mediante una stabile organizzazione in Italia.
Dividendi Percepiti da società non residenti prive di Stabile Organizzazione
si deve studiare la fattispecie relativa alla distribuzione di dividendi, da parte di società italiane, in favore di società non residenti e prive di una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Si prevede che la ritenuta sia operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 26 per cento ( L’aliquota è così determinata dagli artt. 3 e 4, D.L. 24 aprile 2014 n. 66 ). La ritenuta deve essere effettuata sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari e ai contratti di associazione in partecipazione, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.