l’INPS è intervenuto con riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1 co. 306 della L. 178/2020, riconosciuto ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga previsti per quest’anno dalla medesima legge di bilancio 2021. L’agevolazione in questione è riconosciuta per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.3.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e/o giugno 2020 ai sensi degli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”). In particolare, l’INPS precisa che l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale previste dal decreto “Cura Italia”. In ogni caso, l’applicazione del beneficio rimane subordinata ad una prossima autorizzazione della Commissione europea, così come previsto dalla L. 178/2020. Per i datori di lavoro che hanno già richiesto il medesimo esonero contributivo ai sensi dell’art. 12 co. 14 del DL 137/2020 (DL “Ristori”), è possibile rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 riconosciuti per il 2021. L’ammontare dell’esonero in questione risulta pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione e può essere fruito, fino al 31.3.2021, per un periodo massimo di 8 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Requisiti
In particolare, sostanziandosi in un beneficio contributivo, la concessione è subordinata al rispetto di quanto previsto dalla L. 296/2006, ossia:
- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dai Sindacati
L’INPS fa inoltre presente che, sempre ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto fino al 31.03.2021 della L. 178/2020.