Il significato delle parole “lavoratore frontaliere” nell’ambito della normativa italiana e dell’Unione europea può variare a seconda dell’ambito del diritto in cui è contestualizzata e delle particolari circostanze del caso che bisogna disciplinare. Questo significa che, a seconda del settore del diritto di cui ci si occupa e della normativa da applicarsi, diversa può essere la definizione di lavoratore frontaliere da doversi adoperare. Ad esempio, dal punto di vista della legislazione sulla sicurezza sociale, la normativa dell’Unione europea considera come lavoratore frontaliere il lavoratore (dipendente o autonomo) che svolge il proprio lavoro in uno Stato diverso da quello di residenza e che ritorna in quest’ultimo con una determinata frequenza.
Per quanto riguarda, invece, l’ambito tributario, la definizione di lavoratore frontaliere è contenuta nelle disposizioni della normativa domestica italiana oppure nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri.
Per quel che concerne la normativa italiana, questa prevede che i lavoratori frontalieri sono i lavoratori dipendenti che, congiuntamente:
- sono fiscalmente residenti in Italia;
- si recano quotidianamente all’estero per svolgere la propria attività lavorativa in zone di frontiere (es. Francia, Austria, San Marino, Città del Vaticano e Paesi limitrofi come il Principato di Monaco).
Per tali lavoratori la legislazione tributaria italiana prevede che i redditi di lavoro dipendente relativi all’attività lavorativa prestata in territorio estero usufruiscono di una franchigia da imposizione dell’IRPEF di euro 7.500, aumentata a euro 10.000 a decorrere dall’anno 2024.
Questo significa che detti lavoratori frontalieri sono imponibili in Italia sui redditi di lavoro esteri solo relativamente all’importo del reddito che eccede la soglia della citata franchigia. Invece, sul reddito che eccede la franchigia, i lavoratori frontalieri vengono tassati secondo le disposizioni ordinarie (spettando anche le detrazioni per lavoro dipendente, per familiari a carico e altre simili), risultando anche deducibili dal reddito i contributi previdenziali esteri per il prepensionamento a carico del lavoratore e gli assegni esteri di sostegno al nucleo familiare.
Solo relativamente ai lavoratori residenti in Italia, ma che lavorano nello Stato della Città del Vaticano, la franchigia si applica solo se le retribuzioni non sono esenti ai fini IRPEF (art. 3 del D.P.R. n. 601/1973), per essere corrisposte da soggetti diversi dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede.
Infine, si precisa che, con Legge di Bilancio 2025, è stato esteso anche al reddito dei lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR in materia di determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali.
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- I lavoratori frontalieri in Svizzera
Rispetto al trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri fiscalmente residenti in Italia che si recano a lavorare in Svizzera, si osserva che questo era precedentemente disciplinato dall’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 1974 (firmato a Roma il 3 ottobre 1974, ratificato con Legge 26 luglio 1975, n. 386), mentre adesso risulta governato dal nuovo Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 2020 (firmato a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato con Legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
- Lavoratori frontalieri FINO alla data del 17 luglio 2023
Secondo il nuovo Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 2020, i contribuenti che già risultavano lavoratori frontalieri dalla data del 17 luglio 2023, fiscalmente residenti in Italia, precisamente nei comuni italiani compresi nella fascia di 20 km dal confine (Cantoni di Ticino, dei Grigioni e del Vallese), sono assoggettati alla tassazione esclusiva del Paese in cui svolgono l’attività lavorativa, vale a dire la Svizzera.
- Lavoratori frontalieri DOPO il 17 luglio 2023: criterio di tassazione dal 2024
Al contrario, secondo lo stesso Accordo, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che diventano lavoratori frontalieri solo dopo il 17 luglio 2023, qualora residenti nei comuni italiani compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera, dall’anno 2024 sono assoggettati a tassazione in Svizzera con un’imposizione non eccedente l’80% delle imposte applicabili in via ordinaria.
Invece, in Italia tali lavoratori frontalieri vengono assoggettati a tassazione ordinaria, con la franchigia di euro 10.000 e il riconoscimento di credito per le imposte versate in Svizzera.
Disposizioni, particolari, invece, sono previste per i lavoratori frontalieri che svolgono la propria attività lavorativa in regime di telelavoro nel proprio Stato di residenza (es. Italia), per i quali tale lavoro è considerato svolto nell’altro Stato (es. Svizzera) al fine di non far decadere il lavoratore dal regime dei lavoratori frontalieri e dai relativi benefici fiscali. Da ultimo, il Ministro dell’Economia e delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti e la Consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno firmato il Protocollo tra Italia e Svizzera di modifica del vigente Accordo che disciplina l’imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri che era stato sottoscritto nel novembre 2023. Effetto di tale Protocollo è che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (espletate le procedure interne di approvazione da parte dei due Stati), i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25% del tempo di lavoro, senza effetti sullo Stato legittimato a tassare il reddito da attività di lavoro dipendente e sulla qualità di lavoratore frontaliere.
- Flat Tax del 25% per i frontalieri svizzeri
L’art. 6 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, in vigore dal 10 agosto 2024 (c.d. Decreto Omnibus, convertito con Legge 7 ottobre 2024, n. 143), introduce una nuova Flat Tax del 25% per i frontalieri svizzeri, che trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Nello specifico, la Fat Tax trova applicazione per i lavoratori dipendenti residenti in uno dei seguenti Comuni:
REGIONE LOMBARDIA:
- Provincia di Bergamo: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve;
- Provincia di Brescia: Ponte di Legno;
- Provincia di Lecco: Bulciago, Molteno;
- Provincia di Monza e della Brianza: Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano;
- Provincia di Sondrio: Andalo Valtellino, Bema; Brebbia, Gerenzano, Saronno,
- Provincia di Varese: Vergiate.
REGIONE PIEMONTE
- Provincia Verbano-Cusio-Ossola: Stresa;
- Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa.
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
- Provincia di Bolzano: Martello;
- Provincia di Trento: Peio, Rabbi.
REGIONE VALLE D’AOSTA
- Provincia d’Aosta: Antey-Saint-Andre’, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarese, Fenis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pre-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.
Ebbene, tali contribuenti possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, in presenza delle seguenti condizioni:
- il lavoratore si qualifica come frontaliere (ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83);
- il lavoratore, alla data di entrata in vigore del predetto Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
La stessa Flat Tax del 25% può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti in alcuni comuni delle province di Brescia e di Sondrio al rispetto delel seguenti condizioni:
- il lavoratore si qualifica come frontaliere (ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83);
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
- alla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.