l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 110% è applicabile anche nel caso in cui l’immobile oggetto dei lavori sia utilizzato “promiscuamente”, sia come abitazione che per l’esercizio di un’attività d’impresa o lavoro autonomo. Al ricorrere di tale situazione, il beneficio fiscale è riconosciuto limitatamente alla metà delle spese sostenute. Con riferimento e risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello del dicembre 2020, per quanto riguarda gli interventi ammessi alla nuova detrazione del 110%, l’Agenzia, richiamana le indicazioni fornite nell’ambito della Circolare n. 19/E/2020, riguardanti gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR, e precisa che:
il principio in base al quale, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, TUIR, la detrazione va ridotta alla metà, considerando il 50% delle spese sostenute, nel caso in cui l’immobile oggetto degli interventi è adibito promiscuamente ad abitazione e ad attività professionale o commerciale, trova applicazione anche nel caso in cui l’immobile oggetto dei lavori è adibito, oltre che ad abitazione, all’attività di professionale o commerciale ed anche nel caso in cui siano realizzati:
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- interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 per i quali è riconosciuto il c.d. “Sismabonus”;
- interventi antisismici di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020 per i quali è riconosciuta la nuova detrazione del 110%
si ritiene quindi che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento. Da quanto sopra deriva pertanto che, in tutti i casi in cui gli interventi agevolabili con la nuova detrazione del 110% sono effettuati su un immobile utilizzato promiscuamente ad abitazione e all’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo, è possibile fruire della detrazione limitatamente al 50% delle spese sostenute.
si ricorda:
il riferimento all’ambito di applicazione della nuova detrazione del 110% per le spese relative agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (c.d. interventi “trainanti”) nonché per gli ulteriori interventi effettuati congiuntamente (c.d. interventi “trainati”) sono individuati dall’art. 119 del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Il comma 9 dell’articolo 119 prevede che l’unità immobiliare :
- non deve essere riconducibile ai c.d. “beni relativi all’impresa” di cui all’art. 65, TUIR;
- non deve essere strumentale per l’esercizio di arti / professioni ai sensi dell’art. 54, comma 2, TUIR;