Lo Studio Angeleri, Dottori Commercialisti e Revisori Legali, offre servizi di contabilità, consulenza amministrativa e contabile, elaborazione dati contabili e fiscali, consulenza fiscale, consulenza societaria, gestione dipendenti ed elaborazione cedolini paga. I servizi sono rivolti a professionisti, ditte individuali, società di capitali (Srl, Spa), società di persone (SNC, SAS) e organizzazioni non lucrative. Lo Studio, costituito da professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili in Milano, è ben radicato nel territorio milanese, offrendo in particolare consulenza e assistenza nell’area di Milano e presso l’area Valtellinese in Bormio: a Milano centro, in via Mameli 24 sede principale e di fondazione. Per maggiori approfondimenti sui servizi offerti è possibile consultare le altre pagine di questo sito internet e contattare lo Studio ai suoi recapiti.
Argomento del Giorno:
Inventario di Magazzino
Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.
Possono verificarsi due casi:
- l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino,
- l’azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.
Nel primo caso, l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.
Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:
- i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali;
- le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.
In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino. Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depositi o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).
Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:
Beni in inventario | |
beni presso magazzino | sì |
beni in deposito | sì |
beni presso unità locali | sì |
beni di proprietà ma presso terzi | sì |
beni di proprietà altrui presso l’azienda | no |
beni di proprietà in viaggio | sì |
beni in viaggio di proprietà altrui | no |
Ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’articolo 1, D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi di imposta consecutivi:
- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
- dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore a 1.032.914 euro.
L’obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo.