Da poco Siglato, il nuovo accordo tra Italia e Svizzera in tema di lavoratori frontalieri, che andrà a sostituire quello, tuttora in vigore, del 1974. Per effetto delle nuove disposizioni, i “nuovi frontalieri” italiani perderanno l’esenzione dalle imposte italiane dei redditi di fonte svizzera, passando ad un sistema di tassazione concorrente, pur se l’imposta svizzera verrà ridotta del 20%.
Il nuovo accordo designa, in modo più compiuto i lavoratori frontalieri, considerando tali i soggetti che risiedono in un Comune che si trova, anche parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato, i quali ritornano quotidianamente al proprio domicilio (Lo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno). Per quanto riguarda il regime di tassazione, quello attualmente in vigore, dell’anno 1974, prevede/prevedeva che il reddito sia tassato esclusivamente nello Stato dove l’attività lavorativa viene svolta; se, però, il frontaliere risiede in un Comune italiano, che dista oltre 20 km dal confine, si applicano le regole ordinarie (tassazione concorrente in entrambi gli Stati), pur se il lavoratore ha diritto in Italia alla franchigia di 7.500 euro (risoluzione n. 38 del 28 marzo 2017).
Questo nuovo sistema di tassazione, fa distinzione tra “attuali frontalieri” e “nuovi frontalieri”. Rientrano nella prima categoria, a norma dell’art. 9 del nuovo accordo, i lavoratori che all’entrata in vigore dello stesso, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dello stesso, svolgono o hanno svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico. Per questi soggetti, rimangono in vigore le vecchie norme, per cui il reddito è imponibile esclusivamente in Svizzera; a titolo di compensazione i Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni, provvederanno a versare, sino al 2033, all’Italia il 40% delle imposte pagate dai soggetti della prima categoria (dopo questa data la Svizzera avrà titolo a trattenere la totalità del gettito). la secodna categoria, ovverossia quella dei nuovi lavoratori frontalieri, che entreranno nel mercarto del lavoro successivamente all’entrata in vigore dell’accordo, sconteranno una tassazione concorrente. I frontalieri italiani, quindi, verranno tassati in Svizzera, in modo tale che l’imposta non ecceda l’80% delle imposte (comprese quelle locali) che verrebbero prelevate in via ordinaria (art. 3, par. 1, dell’accordo); l’Italia, poi, eliminerà la doppia imposizione a norma dell’art. 24 della Convenzione Italia – Svizzera (art. 5, par. 1, dell’accordo), concedendo quindi alla persona, un credito per l’imposta pagata all’estero. Per evitare aggravi, è stata annunciato l’intenzione di estendere a 10.000 euro la franchigia, oggi quantificata in 7.500 euro come qui sopra descritto, e a prevedere la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti previdenziali dello Stato in cui il frontaliere presta il proprio lavoro. Si prevede comunque un riesame ogni cinque anni dell’accordo da parte delle Amministrazioni dei due Stati, al fine di decidere eventuali modifiche da apportare.