Una importante novità di seguito descritta, in materia di comunicazioni obbligatorie preventive. Con un emendamento in sede di conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021), il Governo ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Infatti le aziende prima di ogni giornata lavorativa degli occasionali dovranno effettuare una comunicazione preventiva.
Questa comunicazione può essere fatta:
● via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti, all’indirizzo PEC intermittenti @ pec.lavoro.gov.it ;
oppure
● via web, accedendo a https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov. it/&App=Servizi Home;
oppure
● via sms, se preventivamente autorizzati, esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 339-9942256.
In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva. Nell’attesa che gli enti competenti provvedano ad aggiornare le procedure per le comunicazioni specifiche degli autonomi occasionali, potrà utilizzare le modalità sopra descritte (previste in realtà per i contratti a chiamata) o inviare a intermittenti@pec.lavoro.gov.it il pdf compilato che abbiamo “adattato” alle comunicazioni di lavoro occasionale.
Sarà premura dello Studio Angeleri Commercialisti in Milano, informare i Clienti sugli aggiornamenti della procedura.