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Personale sanitario qualificato – esenzione IVA

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    Personale sanitario qualificato – esenzione IVA

    By Studio Angeleri | News Fiscali | 0 comment | 4 Maggio, 2020 | 0

    Articolo di rilievo per il nostro personale sanitario cliente dello Studio Angeleri :

    Le prestazioni paramediche eseguite per telefono, consistenti nel fornire consulenze relative alla salute e alle malattie possono, beneficiare dell’esenzione dall’imposta prevista dalla Direttiva n. 2006/112/CE a condizione che perseguano uno scopo terapeutico. Secondo i Giudici comunitari inoltre le prestazioni telefoniche sono esenti IVA anche se fornite da infermieri e assistenti sanitari. I Giudici comunitari hanno innanzitutto rimarcato il fatto che la Direttiva n. 2006/112/CE richiede la sussistenza delle seguenti due condizioni:

    • costituire una prestazione medica;
    • essere effettuata nell’esercizio di una professione medica / paramedica.

    Gli stessi Giudici specificano che l’esenzione è applicabile sia alle prestazioni mediche effettuate in ambito ospedaliero sia a quelle fornite al di fuori di tale ambito, come nello studio privato del medico o nel domicilio del paziente. L’esenzione, infatti, sussiste a  prescindere dal luogo in cui è effettuata la prestazione medica, quindi è valida anche per telefono. La consulenza deve avere uno scopo terapeutico, ossia consistere nello spiegare le diagnosi e le terapie. Ricordiamo che la Direttiva suddetta è stata recepita dall’art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 che esenta le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dai medici e dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate nel RD n. 1265/34 .

    Sono esenti IVA anche le attività svolte da biologi e psicologi, odontoiatri e operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel DM 17.5.2002. Rientrano, nell’esenzione IVA le prestazioni sanitarie rese nei confronti di pazienti o di altri soggetti quali cliniche, case di cura, studi professionali, ASL, ecc. dai singoli soggetti nonché da società / cooperative costituite da operatori sanitari qualificati.

    Non rientrano nell’esenzione e sono da assoggettare ad IVA (22%):

    • le altre prestazioni non qualificabili come prettamente sanitarie;
    • le prestazioni accessorie (ad esempio, messa a disposizione di strutture, locali, macchinari e attrezzature per consentire l’espletamento delle prestazioni sanitarie).
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