La proroga al 15 settembre 2021, ossia dei termini di versamento, come confermato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 53/E, è riconosciuta (soltanto) ai soggetti che:
– dichiarano ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
– esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere all’applicazione o meno dello stesso.
Al sussistere di tali condizioni, la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2020:
– adottano il regime dei minimi / forfetari;
– partecipano a società (compresi i soci di srl trasparenti) / associazioni professionali / imprese “interessate” dagli ISA;
– determinano il reddito con criteri forfetari;
– sono interessati da una causa di esclusione dagli ISA.
Si ricorda che la proroga non è fruibile dai soci di srl non trasparente.
La proroga al 15.09.2021 riguarda i versamenti in scadenza nel periodo 30.06 – 31.08.2021.
Il differimento interessa, oltre che il versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2020 e dell’acconto 2021 IRPEF / IRES / IRAP, anche i versamenti relativi a:
– addizionali IRPEF;
– contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
– cedolare secca;
– acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
– IVIE / IVAFE;
– imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa;
– diritto CCIAA 2021
Per le società di capitali il c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha riconosciuto ai soggetti IRES di poter approvare il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con conseguente “slittamento” del versamento delle imposte. Posto che la proroga riguarda i versamenti “che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021”, possono fruire della stessa le “società di capitali ISA” che hanno approvato il bilancio nel mese di aprile / maggio / giugno.