La Risposta ad Interpello n. 519/2021, ha esaminato il caso di un contribuente che appartiene al regime di vantaggio (ex D.L. n. 98/2011 e Legge n. 244/2007). Tale contribuente, nel 2020, ha trasferito la residenza all’estero, anche se ha continuato a mantenere in Italia la fonte della maggior parte del proprio reddito. Il dubbio espresso dall’Istante, riguarda la possibilità di continuare ad applicare il regime di vantaggio fino al periodo di compimento del trentacinquesimo anno di età, oppure se debba transitare al regime forfettario. In questo caso viene richiamata la previsione dell’art. 1, comma 57, lett. b) della Legge n. 190/2014, che preclude il regime forfettario ai soggetti con residenza fiscale all’estero, fatta eccezione per i
residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Analoga causa di esclusione è contemplata per il regime di vantaggio in seguito alla sostituzione della lett. b) del comma 99 dell’art. 1 della Legge n. 244/2007, a suo tempo operata dall’art. 7, comma 3 della Legge n. 161/2014. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate precisa che, ove per il 2021 il soggetto sia fiscalmente residente in uno Stato membro dell’UE e produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, è possibile applicare il regime forfettario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.