Per la Riscossione Accentrata, entro il 30.4.2021 le strutture sanitarie private devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il mod. SSP per comunicare l’ammontare dei compensi riscossi nel 2020 per l’attività medica e paramedica.
Struttura sanitaria privata
“le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.
l’Agenzia ha specificato che rientrano tra i soggetti obbligati anche:
- le strutture sanitarie private che noleggiano a medici esterni la sala operatoria e la relativa strumentazione per interventi di day hospital;
- le società di servizi che svolgono attività immobiliare (locazione dei locali da adibire a studi medici) e che offrono agli operatori sanitari anche servizi amministrativi, contabili ed organizzativi (ad esempio, servizio di segreteria funzionale allo svolgimento dell’attività medica);
- gli odontoiatri / medici / dentisti organizzati in studi individuali o associati in quanto gli stessi sono da considerare a tutti gli effetti una struttura sanitaria privata.
l’adempimento in parola, è necessario per per favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, quindi le strutture sanitarie private sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi:
- incasso dei compensi in nome e per conto dei professionisti esercenti l’attività medica/paramedica e riversamento a questi ultimi degli incassi (riscossione c.d. “accentrata”);
- annotazione dei compensi incassati nella propria contabilità (utilizzando opportune movimentazioni finanziarie in entrata / uscita) o in un apposito registro;
- comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista, tramite il mod. “SSP” (entro il 30.4 dell’anno successivo a quello di riferimento).
Sono escluse dall’obbligo in esame:
- le società immobiliari che affittano immobili a medici;
- le prestazioni rese da una struttura sanitaria per il tramite del professionista per le quali la controparte del cliente è la struttura stessa (per rientrare nell’ambito applicativo della normativa in esame è necessario un rapporto diretto tra il professionista ed il paziente);
- le prestazioni rese nell’ambito di contratti di intramoenia (la prestazione è considerata erogata dalla struttura sanitaria poiché il medico / paramedico opera in base ad un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente);
Ulteriori informazioni presso lo Studio.