Si illustra l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti richiesto dal 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 679, Legge n. 160/2019, ai fini della detrazione del 19% per gli oneri indicati nell’art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative. Come accennato, l’obbligo dal 2020 di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione del 19% degli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni è disposto dalla Legge n. 160/2019 : ” “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Sistemi di pagamento
Si qualificano come “tracciabili” i pagamenti effettuati con i seguenti strumenti:
- versamenti bancari o postali, bollettini postali;
- carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e circolari, nonché “altri sistemi di pagamento” di cui all’art. 23, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Non può essere considerato “tracciabile” il pagamento effettuato in contanti, mediante apposito software, con contestuale rilascio di ricevuta da allegare alla fattura con l’indicazione dei dati del paziente, dei riferimenti del medico, della prestazione eseguita e della relativa data. Invece, Sono ammesse le applicazioni di pagamenti via smartphone, collegate ad un conto corrente e gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati, a condizione che dalle rilevazioni contabili del conto corrente a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa, sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine dei controlli.
Oneri che non necessitano della Tracciabilità
Le spese escluse dall’onere della tracciabilità ai sensi del comma 680 sono, pertanto, le seguenti:
Acquisto di medicinali
Tale spesa deve essere intesa nella più ampia accezione e, quindi, deve comprendere i farmaci “da banco”, anche omeopatici, preparazioni galeniche e ticket sanitari. In relazione ai farmaci veterinari, in assenza di una specifica disposizione di deroga, si ritiene consigliabile
effettuare il pagamento con sistemi tracciabili.
Acquisto di dispositivi medici
Tale spesa comprende l’acquisto di prodotti/apparecchiature/strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” dichiarati conformi con certificazioni/attestati di conformità e che riportano la marchiatura CE, in base alle direttive europee di settore. Sono ricomprese anche le protesi.
Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN
Sono ricomprese tutte le prestazioni sanitarie (analisi, terapie, cure odontoiatriche, visite specialistiche, prestazioni chirurgiche) purché rese da strutture, pubbliche o private, accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non opera, anche per le spese:
- deducibili, salvo che non sia espressamente contemplato dalla norma che le disciplina, come previsto, ad esempio, per la maggior parte delle erogazioni liberali;
- per cui è possibile beneficiare di una percentuale di recupero diversa dal 19%: si tratta degli oneri per cui è previsto un recupero del 26%, 30%, 35%, per i quali, tuttavia, è già richiesta la tracciabilità del versamento (ad esempio alle erogazioni alle ONLUS e per iniziative umanitarie).
Si propone un elenco riepilogativo degli oneri più frequenti non soggetti all’obbligo di tracciabilità:
- Medicinali (farmaci da banco, ticket, preparazione gelenica, omeopatico)
- Dispositivi medici
- Prestazioni: mediche/specialistiche/riabilitative se effettuate in strutture private accreditate SSN
- Canoni di locazione per i quali è prevista la detrazione d’imposta (*)
- Oneri deducibili (**)
- Detrazione 20% “bonus vacanze”
(*) Ad eccezione dei canoni di locazione per studenti universitari fuori sede.
(**) Verificare se la tracciabilità è richiesta dalla specifica disciplina del singolo onere.