Il superbonus del 110% è applicabile anche per gli interventi che hanno per oggetto immobili utilizzati dal soggetto beneficiario, che sostiene le relative spese detraibili, promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello del 22 marzo 2021. l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il superbonus del 110% è applicabile anche per gli interventi che hanno per oggetto immobili utilizzati dal soggetto beneficiario, che sostiene le relative spese detraibili, promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale. Lo specifico caso oggetto della risposta concerne l’applicabilità del superbonus al 110%, sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica su un edificio unifamiliare utilizzato dal possessore promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio in forma professionale dell’attività di bed and breakfast per il tramite di una società in nome collettivo di cui il possessore dell’immobile è socio. L’Agenzia rimarca quindi che gli immobili delle persone fisiche adibiti ad uso promiscuo (strumentali per l’arte o la professione, oppure che costituiscono beni relativi all’impresa), ai sensi della lett. b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, non sono esclusi dalla detrazione 110%.
in modo analogo, alla detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis comma 5 del TUIR), qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute. Tale principio si applica anche qualora sull’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività professionale siano realizzati interventi antisismici ( sismabonus ). Nel caso in cui il proprietario dell’immobile nel quale vengono effettuati gli interventi sia anche un professionista (nel caso dell’interpello ingegnere) regolarmente iscritto al relativo Albo professionale può sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori. Per la redazione degli APE, devono trovare applicazione i requisiti di indipendenza dei soggetti abilitati alla certificazione.