Gentili, ricordiamo che :
il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica, tipologia di attività e dimensione, il differimento al 20.3.2020 dei versamenti tributari (IVA, ritenute, tassa annuale libri contabili e sociali, ecc.) in scadenza il 16/03/2020. Il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, dispone che tali versamenti sono considerati tempestivi se liquidati entro il 16/04/2020. il DL n. 18/2020 ha inoltre previsto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo con ricavi e/o compensi 2019, non superiori a € 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti dell’IVA, ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL in scadenza nel periodo 08/03/2020 – 31/03/2020, con effettuazione degli stessi senza sanzioni ed interessi entro l’01/06/2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate di pari importo. Di conseguenza, una società che ha realizzato nel 2019 ricavi non superiori al suddetto limite ricavi o comepnsi, può beneficiare della sospensione del versamento dell’IVA scaduta il 16/03 e provvedere allo stesso entro il primo Giugno.