Nella dichiarazione IVA 2021, per l’anno d’imposta 2020, i fornitori di esportatori abituali non dovranno più riportare i dati delle lettere d’intento ricevute. È questa una delle principali novità contenute nella bozza del modello IVA 2021. Nel nuovo modello dichiarativo è, dunque, eliminato il quadro VI dove dovevano essere indicati il numero di partita IVA del cliente esportatore abituale, nonché il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica. E’ stato cosi eliminato l’obbligo per il cedente o prestatore di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
un’altra novità ma di minor rilievo, è quella dovranno essere indicate nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR 633/72 (rigo VE33) anche le operazioni esenti con diritto alla detrazione dell’imposta disciplinate dall’art. 124 del DL 34/2020. Trattasi delle cessioni ad “aliquota zero“ per i beni destinati al contenimento e alla gestione della diffusione del COVID-19, individuati dallo stesso art. 124 del DL 34/2020 (ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, detergenti disinfettanti per mani, soluzioni idroalcoliche in litri, ecc.).
Inoltre, nel nuovo modello di dichiarazione annuale, vi è da segnalare l’introduzione di un apposito rigo (rigo VO16) dedicato ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici (servizi “TTE”) ai sensi dell’art. 7-octies del DPR 633/72. E’ anche prevista la specifica casella 2 nel rigo VO26 per comunicare la revoca all’opzione per l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato membro, in precedenza esercitata. Lo speciale criterio di territorialità IVA, introdotto nell’ordinamento nazionale con il DLgs. 45/2020 (seppure efficace già dal 1° gennaio 2019, secondo la direttiva 2017/2455/Ue) consente ai soggetti passivi nazionali di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro dell’Unione europea ove è domiciliato (o residente senza domicilio all’estero) il committente del servizio. Nel rigo VO16 vi è, quindi, la possibilità di individuare il singolo Stato membro di destinazione del servizio prestato.