A partire dal 1° gennaio 2021, in seguito al recesso del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale della UE, esercitato con l’Accordo entrato in vigore il 1° febbraio 2020 (c.d. Brexit), e alla conclusione del periodo transitorio di applicazione del diritto dell’UE in materia di IVA e Dogane, i rapporti con tale Stato devono essere regolati, in via provvisoria, dall’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24.12.2020, il cui iter normativo non è ancora ultimato. L’uscita del Regno Unito dalla UE comporta che assumano nuovamente rilevanza le barriere doganali e , di conseguenza, che le operazioni realizzate tra soggetti nazionali e soggetti residenti in tale Paese (siano esse operazioni tra soggetti passivi d’imposta [B2B] ovvero tra soggetti passivi e privati [B2C]) subiscano un trattamento agli effetti dell’IVA e delle dogane differente rispetto al passato non trovando più applicazione le norme comunitarie, operative in via transitoria sino al 31.12.2020. In particolare, qualora le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d’imposta, verranno meno le disposizioni relative agli acquisti e alle vendite intracomunitari contenute agli artt. 38 e 41 del DL 331/93 e diventeranno invece operative le norme che regolano le importazioni e le esportazioni di beni rispettivamente ai sensi degli artt. 8 e 67 e ss del DPR 633/72, con conseguente espletamento delle formalità doganali.
infatti, dall’1.1.2021 le operazioni tra soggetti B2B con trasferimento di beni tra Italia e Regno Unito, e viceversa, realizzano:
1. laddove il cedente sia il soggetto residente:
- una cessione all’esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l’esportazione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
- una cessione all’esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l’esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.
2. laddove il cessionario sia il soggetto residente: un’importazione di beni ai sensi dell’art. 67 co. 1 del DPR 633/72, avente ad oggetto l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell’Unione europea (i beni non devono essere stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia).
Nei rapporti B2C tra Italia e Regno Unito dall’1.1.2021 si realizzano:
- Dove il cedente sia il soggetto passivo residente: una cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l’esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
- Dove il cessionario sia il soggetto privato italiano: un’importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell’art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell’Unione europea (i beni non devono essere stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia). L’imposta, in questo caso, risulta a carico del privato consumatore acquirente nazionale.
Per effettuare le operazioni descritte gli operatori non saranno più tenuti all’iscrizione nell’archivio VIES ma dovranno acquisire il codice EORI per espletare le formalità doganali. Inoltre, verrà meno l’obbligo di adempiere alla presentazione dei modelli Intrastat (modelli INTRA -1 bis e INTRA-2 bis) di cui all’art. 50 del DL 331/93 (ove obbligatorio), nonché alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, c.d. “esterometro” in quanto escluse dall’adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
Servizi Generici
Nel caso dei servizi generici, la rilevanza territoriale IVA di una prestazione di servizi non dovrebbe mutare. Con riferimento alle prestazioni “generiche”, infatti, la regola generale prevista all’art. 7- ter del DPR 633/72 deve ritenersi tuttora valida anche in seguito al recesso del Regno
Unito dalla UE. Subiscono, invece, qualche modifica gli obblighi documentali e comunicativi delle relative operazioni. Ai sensi del suindicato articolo:
- le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il committente stesso (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72). In pratica, laddove:
- il committente sia un soggetto passivo inglese il servizio sarà fuori campo di applicazione dell’IVA in Italia e ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72, il prestatore nazionale dovrà emettere una fattura, recante la dicitura “non soggetta”
- il committente sia il soggetto passivo nazionale il servizio sarà rilevante in Italia. In tale circostanza, il committente è tenuto ad applicare l’imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell’art. 17 co. 2 primo periodo del DPR 633/72, emettendo un’autofattura.
Per le operazioni anzidette vengono meno gli obblighi relativi alla presentazione dei modelli Intrastat (modello INTRA-1 quater e INTRA-2 quater) di cui all’art. 50 del DL 331/93, ma resta ferma la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.3.2019 n. 85).