Attualmente, al fine di evitare l’invio del c.d. “esterometro”, il soggetto IVA italiano può scegliere di emettere le fatture in formato elettronico, trasmettendole all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio. In tal caso è necessario creare un file fattura nel formato .xml e il campo “Codice Destinatario” deve essere compilato indicando con un codice convenzionale “XXXXXXX”; va ricordato che è comunque necessario inviare al soggetto estero la fattura in formato cartaceo o PDF . L’Agenzia delle Entrate, ha precisato come, in caso di fattura elettronica emessa nei confronti di un consumatore finale estero, non stabilito in Italia, la compilazione del campo “codice fiscale” non sia obbligatoria. Così come precisato nella risposta fornita dall’Agenzia della Entrate, se il cliente è un consumatore finale estero va compilato solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.
La compilazione del file fattura, pertanto, deve riportare:
- nel campo Codice destinatario i 7 caratteri “XXXXXXX”;
- nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità), sia quando il cliente estero è un operatore IVA nel suo Paese sia quando questi è un consumatore finale estero.
- Va quindi lasciato vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.
Pertanto quando il cliente estero è un privato, il codice fiscale dello stesso va inserito nel campo dove va normalmente la partita IVA dell’operatore IVA estero, lasciando vuoto il campo codice fiscale (tale soluzione è ammessa in quanto sul campo “Idcodice” non ci sono controlli). Infine l’Agenzia evidenzia che per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.
Abolizione esterometro e nuova modalità di comunicazione delle operazioni con l’estero
L’articolo 1, comma 1103, Legge di Bilancio 2021, ha inserito i seguenti periodi:
“Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.
Con la modifica prevista dalla Legge di Bilancio 2021 al comma 3-bis, pertanto, dal 1° gennaio 2022 la modalità di trasmissione delle operazioni da e verso l’estero viene di fatto allineata con quella delle operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
Infatti, a partire da tale data, i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale o emessa/ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando lo SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:
- entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) in caso di cessioni o prestazioni rese;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione/ di effettuazione dell’operazione, con riferimento alle cessioni o prestazioni ricevute.