Coronavirus: che cosa accade ai contratti di locazione –
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento a sostegno economico della famiglie e imprese, ha introdotto, tra l’altro, il credito d’imposta sulle locazioni per botteghe e negozi (art. 65). Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, il credito d’imposta in riferimento al canone di locazione di negozi e botteghe è riconosciuto:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa (vendita di beni e servizi al pubblico) oggetto di sospensione, che sono conduttori di immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi o botteghe);
- nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24, a partire dal 25 marzo 2020.
Il credito d’imposta in esame spetta alle imprese che svolgono attività che non rientrano nelgli allegati qui richiamati, ossia quelli del D.P.C.M. 11 marzo 2020 che hanno disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio diverse da quelle indicate nell’Allegato 1, nonché delle attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’Allegato 2.
Con Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in esame. Il nuovo codice tributo, che è utilizzabile dal 25 marzo 2020, è il seguente:
- “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che quale “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020).
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