Il Cliente dello Studio che intende rettificare l’originaria richiesta di rimborso, del credito annuale IVA, può presentare una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR iva, sempre che il rimborso non sia stato ancora eseguito. Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad un interpello di questo Luglio 2020. La dichiarazione integrativa, andrà a modificare la scelta effettuata in ordine alla destinazione del credito IVA, affinchè:
- il soggetto passivo iva, possa ridurre l’importo del quale è stato chiesto originariamente il rimborso;
- oppure, possa incrementarLo con rispettiva riduzuione di quello da utilizzare in compensazione l’anno prossimo.
in merito alle novità introdotte ( 2016 ) , La dichiarazione IVA integrativa “a favore” può essere presentata non oltre i termini di decadenza per l’accertamento stabiliti dall’art. 57 del DPR iva, ossia:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi;
- non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016.
Sono state previste modalità differenti, di utilizzo dell’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa, a seconda dei termini di presentazione della stessa :
- se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo: l’eventuale credito, può essere chiesto a rimborso, ove ricorrano i relativi requisiti per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa.
- oppure, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
la modifica della scelta sull’utilizzo del credito (da rimborso a detrazione/compensazione) manifestata originariamente nella dichiarazione IVA per il 2016 può avvenire, a condizione che:
- il rimborso non sia stato ancora eseguito;
- sia presentata una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR iva;
- sia indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa (tale credito sarà esposto nell’apposito quadro VN e, di conseguenza, confluirà nel quadro VL concorrendo alla liquidazione dell’imposta annuale).
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