Il Decreto Legislativo n. 136/2016 disciplina il “distacco transfrontaliero”, intendendo, il distacco dei lavoratori in ambito UE.
Il “lavoratore distaccato” è, ai sensi del Decreto in esame, il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia.
Le disposizioni contenute in questo Decreto si applicano:
- alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato;
- alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia;
Per accertare se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati, in particolare, i seguenti elementi:
- il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
- il luogo in cui l’impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell’attività svolta, ad un albo professionale;
- il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
- la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
- il luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
- il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione.
ricordiamo che:
In caso di distacco non autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. Inoltre, il distaccante e l’utilizzatore sono puniti con la sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. L’ammontare della sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
- – dati identificativi dell’impresa distaccante;
- – numero e generalità dei lavoratori distaccati;
- – data di inizio, di fine e durata del distacco;
- – luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- – dati identificativi del soggetto distaccatario;
- – tipologia dei servizi;
- – generalità e domicilio eletto del referente domiciliato in Italia;
- – numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.
Per adempiere al suddetto obbligo di comunicazione il Ministero del Lavoro ha predisposto il modello “UNI_Distacco_UE”.
Chiedi Allo Studio Angeleri dei Commercialisti per il supporto e l’evasione della Pratica