Con la risposta ad un recente interpello , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero di cui all’art. 44 del DL 78/2010 spettano anche in caso di trasferimento in Italia di un ricercatore di nazionalità estera. Nel caso di specie, il cambio di residenza, un cittadino straniero trasferisce la residenza in Italia nel 2020 per svolgere attività di ricerca presso un’università italiana. L’Ade, precisa che l’art. 44 del DL 78/2010 non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia, in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche. Poi,non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca svolta in Italia, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che il soggetto abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, secondo l’Agenzia lo stesso, ove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina in esame, può beneficiare dell’agevolazione ex art. 44 del DL 78/2010 per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.